In sintesi, nelle materie elencate dall’articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010 (mediazione obbligatoria):
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Chi vuole iniziare una causa civile deve prima contattare un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia
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E’ fissato un primo incontro di programmazione con un mediatore e le parti
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All’esito dell’incontro preliminare di programmazione, le parti decidono se concludere la mediazione con un accordo, oppure proseguire la mediazione o ancora, in caso di mancato accordo, terminare la procedura di mediazione e andare in giudizio (senza pagare le indennità della mediazione)
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Il mediatore redige un verbale che attesta l’esito della procedura
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Il mediatore, in caso di mancato accordo, formula una proposta di conciliazione
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Il giudice può prendere provvedimenti nei confronti della parte che ha rifiutato la proposta di conciliazione
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Il verbale di accordo, alle condizioni di legge, costituisce titolo esecutivo